25 Set Dal 1° ottobre entra in vigore la patente a crediti nei cantieri
Come previsto dal decreto a Dal prossimo 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la cosiddetta “Patente a crediti” (o Patente a punti) che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A chi è rivolto l’obbligo?
L’obbligo di possesso della patente riguarderà non solo tutte le imprese edili, inclusi i lavoratori autonomi, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture (es. le aziende di trasporti che consegnano materiali) o prestazioni di natura intellettuale (es. geometra di cantiere).
Come si ottiene la “Patente a crediti”?
La legge introduce un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri tramite il rilascio di una patente con dei crediti che possono essere decurtati fino alla sospensione della patente stessa nel caso di infortuni ed incidenti con un sistema similare
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
AUTO CERTIFICAZIONE | DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ | |
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura | X | |
Adempimento degli obblighi formativi | X | |
possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità | X | |
possesso del documento di valutazione dei rischi valido | X | |
possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente | X | |
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente | X |
Il rilascio della patente sarà da richiedere attraverso il portale dell’Ispettorato del lavoro e potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria…).
Informazioni contenute nella “Patente a crediti”
Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti.
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri, anche prima del rilascio effettivo della patente. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15, con l’eccezione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.
La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri:
- ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda
- ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione.
In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.
La sospensione della patente
Il decreto attuativo della patente a crediti prevede che la sospensione obbligatoria di 12 mesi avvenga non solo nel caso di un infortunio mortale, quando sussiste anche una colpa grave del datore di lavoro o del dirigente. La sospensione è invece possibile ma non obbligatoria nel caso di infortunio che causi l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro.
L’infortunio mortale comporta la decurtazione di 20 crediti dalla Patente a punti per l’edilizia, mentre l’infortunio grave che determina una inabilità, toglierà 15 crediti.
Come recuperare i crediti?
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l’effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
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