23 Giu Legge PMI 2026: sicurezza e novità INL
La Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026, collegata alla Legge 11 marzo 2026 n. 34 (la Legge annuale sulle PMI), introduce le prime indicazioni operative relative agli adempimenti richiamati dalla Legge PMI in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Non è un aggiornamento marginale: le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro intervengono su tre ambiti concreti della gestione aziendale: formazione, lavoro agile e attrezzature.
Il filo conduttore è chiaro: la sicurezza diventa un sistema continuo, basato su tracciabilità, documentazione e responsabilità organizzativa.
Formazione e organizzazione della sicurezza
Uno dei punti centrali riguarda i modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza. Li svilupperà l’INAIL, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici per le PMI.
La normativa interviene anche sulla formazione, con alcune novità operative:
–obbligo di formazione anche durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario;
–possibilità di svolgere l’addestramento tramite simulazioni in ambienti reali o virtuali, con tracciamento delle attività;
–decadenza dal sostegno al reddito per i lavoratori che rifiutano i percorsi di formazione o non li frequentano senza giustificato motivo.
In questo quadro, la formazione non è più legata soltanto alla presenza in azienda o ai momenti di attività produttiva.
Un esempio pratico: un lavoratore in cassa integrazione può essere coinvolto in percorsi di aggiornamento sulla sicurezza tramite piattaforme digitali o simulazioni operative, con attività registrate e verificabili.
Il risultato è un cambio di approccio: la formazione diventa un processo continuo, integrato nella gestione del personale.
Lavoro agile e responsabilità di sicurezza
La legge introduce il nuovo articolo 7-bis nel D.Lgs. 81/2008, intervenendo sulla gestione della sicurezza nello smart working.
Per le attività svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro è previsto un obbligo preciso: la consegna annuale di un’informativa scritta ai lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il documento deve contenere l’individuazione dei rischi generali e specifici legati alla modalità di lavoro agile.
Non si tratta più di indicazioni generiche, ma di un adempimento formale e tracciabile.
Un esempio concreto: un dipendente che lavora da casa deve ricevere informazioni aggiornate sui rischi ergonomici, sull’utilizzo prolungato dei videoterminali e sulle condizioni minime di sicurezza dell’ambiente domestico utilizzato per l’attività lavorativa.
La violazione di questo obbligo comporta una sanzione penale per il datore di lavoro e il dirigente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da circa 1.700 a oltre 7.400 euro.
Attrezzature di lavoro e nuovi controlli
Un ulteriore intervento riguarda l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, che viene aggiornato con l’introduzione della verifica triennale per specifiche attrezzature.
Nel dettaglio, il riferimento è alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme utilizzate per operazioni in ambito agricolo, come nel caso dei frutteti.
Per le aziende questo comporta un aggiornamento delle scadenze di controllo e una revisione della gestione delle verifiche periodiche.
Un esempio pratico: un’impresa che utilizza piattaforme aeree per manutenzioni o lavori in quota deve verificare se le attrezzature rientrano nel nuovo regime di controllo triennale e aggiornare i registri interni.
Un cambio di approccio nella sicurezza aziendale
Dall’insieme di queste indicazioni emerge una direzione precisa.
La gestione della sicurezza si orienta sempre più verso un modello basato su tre elementi:
-continuità della formazione;
-tracciabilità delle attività;
-responsabilità documentata anche al di fuori dei luoghi aziendali.
Il principio di fondo è semplice: ciò che non è documentato non può essere considerato gestito.
Per le aziende questo non significa solo un adeguamento normativo, ma una revisione concreta dei sistemi organizzativi interni.
La sfida non è applicare singole regole, ma garantire che formazione, lavoro e attrezzature rientrino in un sistema coerente e verificabile nel tempo.
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