07 Gen Formazione dei docenti: cosa chiarisce l’Interpello n. 1/2025
Il tema della formazione in materia di sicurezza sul lavoro per il personale docente è tornato sotto i riflettori dopo due interventi importanti: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e l’Interpello n. 1/2025 del Ministero del Lavoro.
Nelle scuole e negli istituti di formazione, questi documenti hanno fatto emergere domande molto pratiche, spesso rimaste senza una risposta univoca per anni:
-Quale livello di rischio va attribuito ai docenti?
-Serve sempre la formazione specifica per rischio medio?
-È possibile applicare il rischio basso ad alcune figure?
Per rispondere in modo corretto è necessario leggere insieme Accordo e Interpello, senza fermarsi ai titoli.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni e i dubbi nel settore scolastico
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato in modo organico le regole sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro in materia di salute e sicurezza.
Il testo si applica a tutti i settori lavorativi, compreso quello dell’istruzione. Ed è proprio qui che nascono le difficoltà: la scuola non è un ambiente industriale, ma resta a tutti gli effetti un luogo di lavoro soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Docenti, personale amministrativo e collaboratori svolgono attività diverse, con livelli di esposizione al rischio molto differenti. Applicare una classificazione rigida rischia di creare errori sia in eccesso sia in difetto.
Per chiarire come comportarsi, il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito formale posto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicando l’Interpello n. 1/2025.
Cosa chiarisce l’Interpello n. 1/2025
L’Interpello affronta un punto centrale: come determinare il livello di rischio ai fini della formazione del personale docente.
Il documento stabilisce che:
-il settore istruzione, identificato dal codice ATECO 85, rientra nella classe di rischio medio, per la quale è prevista una formazione specifica minima di 8 ore;
-il codice ATECO rappresenta un riferimento iniziale, ma non è l’unico criterio da considerare;
–la valutazione del rischio deve tener conto della mansione effettivamente svolta dal lavoratore;
-quando un docente o un lavoratore non è esposto a rischi fisici, meccanici o chimici significativi, è possibile prevedere la formazione specifica per rischio basso, a condizione che la scelta sia motivata e formalizzata;
-la formazione generale di 4 ore resta obbligatoria per tutti i lavoratori, docenti compresi, senza eccezioni.
Il messaggio è chiaro: il livello di rischio non si assegna in automatico, ma si costruisce partendo dalla realtà operativa.
Un principio fondamentale ribadito dal Ministero
L’Interpello richiama un concetto già presente nel Testo Unico sulla sicurezza, ma spesso trascurato nella pratica: il rischio non dipende solo dal settore di appartenenza, ma dall’attività realmente svolta dal lavoratore.
Questo significa che due docenti, all’interno della stessa scuola, possono avere percorsi formativi diversi, entrambi corretti, se basati su una valutazione seria e documentata.
Esempi pratici di applicazione
Per rendere il principio più concreto, vediamo alcune situazioni tipiche.
Docente di laboratorio tecnico o scientifico
Chi opera in laboratori con attrezzature, macchinari, sostanze chimiche o impianti specifici è esposto a rischi aggiuntivi. In questi casi la formazione specifica per rischio medio (8 ore) è coerente con l’attività svolta.
Docente di aula o di discipline umanistiche
Un insegnante che svolge attività prevalentemente frontale in aula, senza uso di attrezzature particolari, può essere inquadrato nel rischio basso, con 4 ore di formazione specifica, se la valutazione dei rischi lo conferma.
Personale amministrativo e di segreteria
Le mansioni d’ufficio rientrano normalmente nel rischio basso, in modo analogo a quanto avviene in altri contesti amministrativi.
Ogni caso va letto nel contesto reale della scuola, evitando schemi rigidi.
Chi decide il livello di rischio dei docenti
Un punto spesso sottovalutato riguarda chi ha la responsabilità della scelta.
La classificazione del rischio non è una decisione informale.
Coinvolge:
-il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro;
-il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-il Medico Competente, quando previsto.
La valutazione deve essere condivisa, ragionata e tradotta in documenti ufficiali.
Il ruolo centrale del DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un semplice adempimento burocratico. È lo strumento che rende difendibile ogni scelta.
Nel DVR devono emergere chiaramente:
-le diverse mansioni presenti nell’istituto;
-i rischi associati a ciascuna attività;
-le motivazioni che portano ad adottare il rischio basso o medio;
-il collegamento tra valutazione del rischio e percorso formativo assegnato.
In caso di verifica o controllo, è il DVR che dimostra la correttezza dell’approccio seguito dalla scuola.
Errore frequente da evitare
Un errore molto comune consiste nel classificare tutti i docenti come rischio medio esclusivamente in base al codice ATECO dell’istituto scolastico, senza distinguere tra le diverse attività effettivamente svolte.
Questa impostazione, oltre a non valorizzare il principio della valutazione del rischio per mansione, rischia di trasformare la formazione in un adempimento formale, scollegato dalla realtà quotidiana della scuola.
In assenza di una motivazione chiara e documentata nel DVR, la scelta può risultare fragile anche in caso di verifica, perché non dimostra il percorso logico che ha portato all’attribuzione del livello di rischio.
L’Interpello n. 1/2025 richiama proprio la necessità di evitare automatismi: il codice ATECO rappresenta un punto di partenza, non un vincolo rigido. Solo una valutazione puntuale delle mansioni, dei contesti e delle attività consente di assegnare correttamente il livello di rischio e di progettare una formazione davvero coerente e difendibile.
Cosa devono fare concretamente le scuole
Alla luce dell’Interpello n. 1/2025, ogni istituto scolastico dovrebbe:
–verificare e aggiornare il DVR, con attenzione alle attività svolte dai docenti;-distinguere il personale per mansione e contesto operativo;
–programmare la formazione sulla base del rischio reale.
Una lettura più consapevole delle regole
L’Interpello n. 1/2025 non introduce nuovi obblighi automatici né impone soluzioni uguali per tutti.
Il suo valore sta nel richiamare le scuole a una lettura più attenta e concreta della normativa, basata su ciò che accade davvero nelle aule, nei laboratori e negli uffici.
La sicurezza non passa da etichette rigide o da scelte standard, ma da una valutazione seria delle attività svolte, dei contesti e delle persone coinvolte.
Un DVR costruito con criterio e una formazione calibrata sul rischio reale permettono di tutelare i lavoratori, supportare i dirigenti nelle loro responsabilità e rendere l’istituto più solido anche in caso di controlli.
Per le scuole che desiderano un supporto nella lettura dell’Interpello, nell’aggiornamento del DVR o nella progettazione di percorsi formativi coerenti, è possibile rivolgersi a noi di i2srl.
Un confronto tecnico può aiutare a chiarire dubbi, evitare errori e costruire soluzioni davvero adatte alla realtà scolastica.
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