Sostituzione medico competente: quando è possibile e come farlo

Uno dei punti più fraintesi nella gestione della sorveglianza sanitaria aziendale riguarda una domanda apparentemente semplice: il medico competente nominato può essere sostituito da un altro medico? E se sì, in quali casi?

Immagina questa situazione: le visite periodiche dei tuoi dipendenti sono programmate per febbraio, ma a gennaio il tuo medico competente si frattura una gamba e sarà fuori gioco per due mesi.
Cosa fai? Puoi chiamare un altro medico? E se sì, basta una telefonata o ci sono regole precise da rispettare?

La risposta non è né un semplice “sì” e né un semplice “no”, e capire la distinzione è fondamentale per non incorrere in irregolarità.

Il principio di base: le visite spettano al medico competente nominato

Il D.Lgs. 81/2008 è chiaro: la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nominato dal datore di lavoro.
Non si tratta di un adempimento burocratico delegabile a piacimento, ma di un atto professionale con responsabilità precise nei confronti del lavoratore e dell’azienda.

La legge stabilisce inoltre che il medico competente programma ed effettua personalmente la sorveglianza sanitaria: un obbligo che presuppone una conoscenza diretta e continuativa del contesto aziendale, non delegabile a terzi in modo informale (art. 25, comma 1, lettera b).

Per svolgere questo ruolo non basta essere medici: la legge richiede una specializzazione specifica in medicina del lavoro e l’iscrizione in un apposito elenco nazionale presso il Ministero della Salute (art. 38).

Da gennaio 2025, inoltre, il Ministero verifica periodicamente che i medici iscritti mantengano i requisiti formativi nel tempo. La formazione continua, insomma, è un obbligo di legge anche per chi è già in attività.

I due casi in cui un altro medico competente può intervenire

La normativa e gli orientamenti interpretativi consolidati riconoscono due situazioni distinte in cui le visite possono essere svolte da un medico competente diverso da quello nominato in origine.

1. Il medico competente coordinatore nelle realtà complesse

Se la tua azienda ha più sedi in tutta Italia, è difficile che un unico medico possa seguire tutti i dipendenti ovunque.
In questi casi la legge consente di nominare più medici competenti, uno per ciascuna sede o area, a condizione che tra loro venga individuato un medico con funzioni di coordinamento.
Il medico coordinatore non sostituisce i colleghi: supervisiona e raccorda la loro attività, garantendo che i protocolli sanitari siano omogenei in tutta l’organizzazione. È un modello pianificato fin dall’inizio, non una soluzione di emergenza.

Un dettaglio importante: non ogni sede o filiale conta come “unità produttiva” agli occhi della legge. Per qualificarsi come tale deve avere una propria autonomia finanziaria e organizzativa.
Vale la pena verificarlo con un consulente prima di strutturare la sorveglianza sanitaria in questo modo.

2. L’assenza o l’impedimento oggettivo del medico competente

Questo è il caso dell’esempio iniziale: il medico nominato non può svolgere il suo incarico per malattia, infortunio o altro impedimento grave e documentato.

In queste situazioni la norma un interpello del 23 febbraio 2006 (Interpello prot. n. 25/I/0001768) specifica che “L’unica eccezione a questo orientamento [ovvero all’obbligo delle visite da parte del medico competente incaricato] può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico.
È evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.”
In questo caso si tratta di nominare un nuovo medico competente, non solo per l’effettuazione di un paio di visite di idoneità vacanti, ma per tutti gli adempimenti del MC.
Tale previsione è stata successivamente integrata anche tra gli obblighi del medico competente di cui all’ art 25 d.lgs 81/08 comma n-bis “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti [omissis], per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”

È importante precisare che l’obbligo di comunicare l’impedimento è a carico del medico competente e che il medico sostituto non viene nominato solo per effettuare singole visite, ma assume a tutti gli effetti il ruolo di medico competente per l’intero periodo di sostituzione, rispondendo personalmente del proprio operato.
Ciò include, tra gli altri adempimenti, l’effettuazione delle visite e il rilascio dei certificati di idoneità alla mansione, con piena responsabilità della valutazione operata.

Cosa significa davvero “sostituzione temporanea”: le responsabilità del medico subentrante

Qui sta il punto su cui si concentrano i fraintendimenti più frequenti, e i rischi maggiori.
Quando un medico competente subentra temporaneamente a un collega assente, non si limita a “fare due visite” per conto altrui.
Si assume un ruolo professionale e giuridico pieno.

In concreto:
effettua direttamente le visite, senza possibilità di delegare ulteriormente né di affidarsi a valutazioni già svolte da altri;
rilascia il giudizio di idoneità alla mansione specifica in forma scritta, da consegnare al lavoratore e al datore di lavoro. Il giudizio può prevedere idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente;
risponde personalmente del proprio operato, perché il giudizio che firma è il suo, non quello del collega titolare;
assume la piena responsabilità sanitaria e professionale della valutazione dei rischio alla quale collabora.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una vera sostituzione temporanea del medico competente: non una formalità, non un adempimento delegabile in modo informale, ma un atto con piena rilevanza giuridica, sanitaria e deontologica.

Gli errori da evitare: cosa non fare

Nella pratica aziendale, capita di imbattersi in soluzioni approssimative che possono esporre l’azienda e il medico stesso a responsabilità significative.
Ecco i comportamenti da evitare.

Non basta una delega informale.
Il medico che subentra deve possedere la specializzazione richiesta dalla legge, essere iscritto nell’elenco nazionale e in regola con gli obblighi di aggiornamento. Non è sufficiente che sia un medico generico o uno specialista in altra disciplina.
Non può intervenire “qualsiasi medico”.
La qualificazione specifica in medicina del lavoro è un requisito di legge, non un’opzione.
Non vanno confuse le due figure.
Il medico coordinatore, che opera in una struttura multi-sede pianificata, è una figura completamente diversa dal medico che subentra in emergenza per impedimento del titolare. Situazioni diverse, regole diverse.
Non si tratta di una deroga generica.
La sostituzione temporanea richiede un impedimento oggettivo reale, una durata temporanea e l’assunzione formale di responsabilità da parte del medico subentrante.

Il consiglio operativo per le aziende

Se ti trovi a gestire un’assenza improvvisa del medico competente, il primo passo è non improvvisare.
Prima di incaricare un altro professionista, è importante:
verificare che il medico individuato abbia i requisiti di legge e sia in regola con gli obblighi di aggiornamento;
documentare sia l’impedimento del titolare sia il conferimento formale dell’incarico temporaneo;
assicurarsi che il medico subentrante comprenda e accetti le responsabilità che si assume.

Se invece la tua azienda ha più sedi o strutture, valuta fin da subito di organizzare la sorveglianza sanitaria con un medico coordinatore: è la soluzione più solida, più ordinata e pienamente conforme alla normativa vigente.

Hai dubbi su come gestire la sorveglianza sanitaria nella tua azienda?
Il nostro team di i2srl società benefit è a disposizione per supportarti con consulenza personalizzata, nel rispetto della normativa vigente e delle specificità del tuo contesto organizzativo.

 

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