16 Giu Adeguamento antincendio delle scuole: le nuove scadenze e cosa fare entro il 2027
Le scuole italiane hanno finalmente un percorso chiaro per mettersi in regola con la prevenzione incendi.
Con il Decreto del 31 marzo 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026, sono state approvate le nuove prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola.
Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe 2025, che aveva genericamente fissato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo di adeguamento. La novità è un sistema più strutturato e meno legato alle proroghe generalizzate che hanno caratterizzato gli anni precedenti.
In pratica si stabilisce un percorso scandito da tappe precise, con un doppio obiettivo: garantire da subito condizioni minime di sicurezza e, allo stesso tempo, assicurare il completamento degli interventi entro il termine definitivo del 31 dicembre 2027.
Le scadenze in sintesi secondo Decreto del 31 marzo 2026
–Entro l’8 gennaio 2027 (9 mesi dalla pubblicazione): adeguamento alle misure essenziali e presentazione della SCIA antincendio.
–Entro il 31 dicembre 2027: completamento dell’intero adeguamento e presentazione della SCIA finale.
Un adeguamento per fasi: cosa devono fare le scuole entro l’8 gennaio 2027
Il decreto introduce un sistema articolato su due momenti fondamentali.
Il primo riguarda il breve termine: entro 9 mesi dalla pubblicazione, gli edifici scolastici non ancora a norma devono adeguarsi almeno alle misure essenziali di sicurezza antincendio previste dal D.M. 26/08/1992 e presentare la relativa SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
Si tratta di interventi di base ma fondamentali: estintori, segnaletica di sicurezza, sistemi di allarme e illuminazione di emergenza, oltre al rispetto delle principali regole di gestione dell’attività.
Il secondo passaggio è quello definitivo: entro il 31 dicembre 2027 dovrà essere completato l’intero adeguamento alle norme antincendio, con la presentazione della SCIA che attesta il completo adeguamento alle disposizioni previste dal D.M. del 26/08/1992.
Più flessibilità progettuale: le diverse modalità di adeguamento
Una buona notizia per chi deve pianificare gli interventi: il decreto lascia margini di scelta.
Le attività di adeguamento possono essere realizzate, in alternativa, nel rispetto delle norme tecniche di prevenzione incendi previste dal Codice di Prevenzione Incendi, oppure sulla base di un progetto approvato in deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011. In questi casi, gli interventi possono essere sviluppati secondo modalità attuative coerenti con le fasi e le tempistiche indicate.
Attenzione però a un punto fermo: anche per le attività progettate secondo il Codice di prevenzione incendi resta l’obbligo di presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto, la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Questa SCIA deve attestare l’attuazione almeno delle principali misure di sicurezza, tra cui:
-S.10.4 (soluzioni progettuali);
-S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica);
-S.4.5.9 (segnaletica d’esodo ed orientamento);
-livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell’incendio);
-S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio);
-V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio);
segnaletica di sicurezza ove prevista;
-livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.
Sicurezza durante il periodo transitorio: le misure di mitigazione del rischio
L’articolo 2 del decreto si concentra su un aspetto delicato: la gestione del rischio nei mesi che precedono il completamento degli interventi. Fino al pieno adeguamento, scuole ed enti proprietari devono mettere in campo specifiche misure compensative.
Queste misure vanno definite dai soggetti responsabili sulla base di una puntuale valutazione del rischio incendio, che tenga conto delle criticità realmente presenti nelle strutture, delle eventuali carenze impiantistiche e delle non conformità rilevate.
Come riferimento è possibile richiamare anche le indicazioni del capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi.
Sul piano operativo, il decreto individua una serie di interventi gestionali, da considerarsi esemplificativi e non esaustivi:
–Carico d’incendio sotto controllo: mantenerlo entro limiti compatibili con la reale capacità di resistenza al fuoco delle strutture.
–Materiali a norma: eliminare o sostituire i materiali che presentano caratteristiche di reazione al fuoco inferiori agli standard richiesti.
–Affollamento gestito: garantire che il numero di occupanti e la loro distribuzione all’interno degli ambienti siano sempre coerenti con le capacità del sistema di esodo esistente, prevedendo se necessario una riduzione dell’affollamento.
–Sorveglianza sistematica: organizzare attività di sorveglianza pianificate sulla base della valutazione del rischio, per verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, l’accessibilità degli spazi e l’assenza di danneggiamenti o alterazioni che possano compromettere le condizioni operative.
–Più addetti alla sicurezza: rafforzare l’organizzazione interna aumentando il numero di addetti incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e dell’attuazione del piano di emergenza, in coerenza con il livello di rischio residuo. Oltre alle mansioni ordinarie, queste figure effettuano controlli preventivi e vigilano sul corretto mantenimento delle misure compensative adottate.
–Eventuale supporto esterno: il personale incaricato può essere integrato anche con risorse esterne che, in caso di affidamento a terzi, devono possedere adeguati requisiti di qualificazione professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in conformità al Codice dei contratti pubblici.
–Formazione avanzata: gli addetti antincendio devono partecipare a percorsi di formazione avanzata, in particolare ai corsi di tipo 3-FOR previsti dalla normativa vigente, conseguendo anche l’attestazione di idoneità tecnica.
–Informazione al personale: assicurare un’adeguata informazione a tutto il personale sui rischi specifici connessi alla situazione di non pieno adeguamento dell’edificio, per accrescere la consapevolezza e la capacità di risposta in caso di emergenza.
–Più esercitazioni: oltre alle prove di evacuazione già previste, svolgere almeno due esercitazioni antincendio annuali coerenti con gli scenari di rischio individuati nel documento di valutazione.
–Piano di emergenza aggiornato: aggiornare e integrare il piano di emergenza, soprattutto nei casi in cui siano presenti cantieri all’interno degli edifici scolastici, così da gestire in modo coordinato i rischi interferenziali e garantire condizioni di sicurezza adeguate durante tutte le fasi operative.
Registrazione delle attività di sorveglianza ed esercitazioni
Tutte queste azioni vanno documentate. L’applicazione delle misure previste, in particolare la sorveglianza continua e le esercitazioni antincendio periodiche, deve essere registrata nel registro dei controlli, istituito e gestito nel pieno rispetto della normativa vigente.
Inoltre, la valutazione del rischio incendio elaborata ai sensi del comma 2 deve essere conservata agli atti dell’attività e resa immediatamente accessibile durante eventuali verifiche o ispezioni da parte delle autorità competenti, così da garantire tracciabilità e trasparenza delle azioni di prevenzione adottate.
Adeguare una scuola alle norme antincendio richiede competenze tecniche e una pianificazione attenta delle diverse fasi.
Se vuoi capire da dove partire e quali interventi prevedere per la tua struttura, il team di i2srl può affiancarti nella valutazione del rischio incendio e nella gestione degli adempimenti.
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