24 Ago Indumenti da lavoro: quando il lavaggio spetta all’azienda
Una recente sentenza del Tribunale di Gorizia ha riportato al centro dell’attenzione un tema che interessa molte aziende: chi deve sostenere il costo del lavaggio degli indumenti da lavoro?
Il caso riguarda sette lavoratori dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari che, per oltre vent’anni, hanno provveduto personalmente al lavaggio delle proprie tute.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto a un risarcimento economico, ritenendo che quegli indumenti non fossero semplici divise aziendali, ma strumenti collegati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
La decisione ha fatto molto discutere, ma è importante evitare conclusioni affrettate. Non significa infatti che tutte le aziende debbano necessariamente occuparsi del lavaggio degli indumenti da lavoro.
Vediamo cosa dice la normativa e perché questa sentenza merita attenzione.
La vicenda dell’aeroporto di Ronchi
Secondo quanto riportato da ANSA, i lavoratori svolgevano attività operative nell’area aeroportuale, tra cui assistenza in rampa, manutenzione, facchinaggio e servizi ai passeggeri.
Per oltre vent’anni hanno lavato a casa i propri indumenti da lavoro, sostenendone i costi.
Il Tribunale di Gorizia ha riconosciuto un risarcimento di 10 euro al mese per ciascun lavoratore, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
La motivazione della sentenza è il punto più interessante.
Il giudice ha ritenuto che quegli indumenti da lavoro non avessero una semplice funzione estetica o di riconoscimento aziendale, ma contribuissero a proteggere i lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici e biologici presenti durante le attività svolte.
Gli indumenti da lavoro sono tutti uguali?
No.
Ed è proprio questa la distinzione che ogni datore di lavoro dovrebbe conoscere.
Quando si parla di indumenti da lavoro, infatti, occorre distinguere almeno due situazioni.
Vediamole insieme.
La semplice divisa aziendale
Una polo con il logo dell’azienda o una camicia utilizzata per rendere riconoscibili i dipendenti hanno principalmente una funzione di immagine.
In questi casi il lavaggio degli indumenti da lavoro non è generalmente considerato un obbligo del datore di lavoro, salvo quanto previsto dal contratto collettivo o da accordi aziendali.
Gli indumenti con funzione protettiva
La situazione cambia quando gli indumenti da lavoro svolgono una funzione collegata alla salute e alla sicurezza del lavoratore.
Può accadere, ad esempio, quando durante il lavoro sono presenti sostanze chimiche, agenti biologici, polveri o altri contaminanti che possono depositarsi sugli indumenti.
In queste circostanze il mantenimento delle corrette condizioni igieniche degli indumenti da lavoro può diventare parte integrante delle misure di prevenzione.
È proprio questo il principio richiamato nella sentenza del Tribunale di Gorizia.
Cosa prevede il D.Lgs. 81/2008
Il Decreto Legislativo 81/2008 attribuisce al datore di lavoro specifici obblighi nella gestione dei dispositivi di protezione individuale.
L’articolo 77 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, per i dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro deve garantirne il mantenimento in efficienza e le condizioni igieniche attraverso manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie.
Questo significa che, quando un indumento da lavoro è classificabile come DPI o viene individuato come misura necessaria per proteggere il lavoratore dai rischi presenti nell’attività lavorativa, il tema del lavaggio non riguarda solo un costo, ma anche la tutela della salute del lavoratore.
Attenzione: la sentenza non introduce un obbligo generale
È importante chiarire un aspetto.
La decisione del Tribunale di Gorizia riguarda un caso specifico e non stabilisce che tutte le aziende debbano organizzare il lavaggio degli indumenti da lavoro.
Ogni situazione deve essere valutata in base alle caratteristiche dell’attività svolta, ai rischi presenti, alla funzione degli indumenti da lavoro e alle misure individuate nella valutazione dei rischi.
Anche la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha evidenziato che non tutti gli indumenti utilizzati durante il lavoro hanno automaticamente una funzione protettiva.
Cosa dovrebbero verificare le aziende
Alla luce della normativa e della recente sentenza, ogni azienda dovrebbe porsi alcune domande:
– Gli indumenti da lavoro proteggono il lavoratore da uno specifico rischio?
– Possono contaminarsi durante l’attività lavorativa?
– La valutazione dei rischi affronta questo aspetto?
– Esistono procedure aziendali dedicate alla gestione e alla manutenzione degli indumenti?
– Il contratto collettivo prevede indicazioni particolari?
Rispondere a queste domande permette di individuare la soluzione più corretta e coerente con gli obblighi previsti dalla normativa.
Conclusioni
La vicenda dell’aeroporto di Ronchi ricorda che il tema degli indumenti da lavoro non può essere affrontato con una regola valida per tutti.
Quando gli indumenti hanno una funzione di protezione della salute e della sicurezza, la loro gestione può rientrare tra gli obblighi del datore di lavoro.
Quando, invece, hanno soltanto una funzione estetica o di riconoscimento aziendale, il quadro può essere diverso.
Per questo motivo è sempre opportuno valutare il caso concreto, partendo dalla valutazione dei rischi e dalle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, evitando sia interpretazioni troppo estensive sia semplificazioni che potrebbero esporre l’azienda a contestazioni.
Fonti
ANSA – Tute da lavoro lavate a casa per 20 anni: condannato l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia.
Tribunale di Gorizia – Sentenza sul ricorso promosso da sette lavoratori dell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia (come riportata da ANSA).
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 77.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 21662 del 23 agosto 2019.
Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale
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