15 Set Emissioni in atmosfera Treviso: cosa cambia con l’autorizzazione 198/2026
La Provincia di Treviso ha aggiornato le regole per diverse attività soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Con il provvedimento n. 198 del 29 giugno 2026 è stata approvata una nuova Autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
Il nuovo provvedimento sostituisce la precedente autorizzazione generale n. 375/2011 e introduce nuove attività, prescrizioni e modalità di controllo.
La novità interessa quindi le imprese che operano nella Provincia di Treviso e che rientrano nelle attività indicate negli Allegati A e B del nuovo provvedimento.
Ma cosa cambia, in concreto?
L’elenco delle attività ammesse si allarga
Una delle novità più interessanti riguarda proprio le attività comprese nella nuova autorizzazione.
L’Allegato A raccoglie le tipologie già previste dalla disciplina nazionale delle autorizzazioni generali e passa da 13 a 34 voci.
Entrano lavorazioni che con il decreto del 2011 restavano fuori: panificazione e pasticceria, laboratori orafi, anodizzazione e galvanotecnica, fonderie, lavorazioni conciarie, trasformazioni lattiero casearie, trasformazione di carne, pesce, frutta e ortaggi, produzione di carta e cartone e essiccazione di materiali vegetali a servizio di imprese agricole.
L’Allegato B raccoglie invece le ulteriori attività individuate dalla Provincia ed è stato riorganizzato in 8 punti.
Tra queste troviamo:
– produzione di mobili, imballaggi e prodotti semifiniti in materiale a base di legno oltre determinate soglie;
– trattamento superficiale a freddo di oggetti o superfici metalliche;
lavorazioni meccaniche di vetro, plastica, resine, carta, cartone, marmo e altri materiali;
– impianti per la frantumazione degli inerti;
– medi impianti di combustione;
– verniciatura a polvere;
– forgiatura del metallo.
Per la lavorazione del legno, ad esempio, il nuovo Allegato B individua le attività con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime superiore a 2.000 kg/giorno.
Questo non significa che tutte queste attività siano automaticamente autorizzate: per aderire all’autorizzazione generale devono essere rispettate le condizioni, le soglie e le prescrizioni previste dal provvedimento.
Per un’azienda, quindi, il primo controllo da fare è capire in quale categoria rientra la propria attività e quali condizioni deve rispettare.
Vale anche il ragionamento inverso: alcune tipologie presenti nel 2011 non compaiono più negli elenchi, e le attività diverse da quelle indicate negli allegati restano soggette all’autorizzazione ordinaria dell’art. 269.
Arrivano le sonde per il controllo delle polveri
È probabilmente la novità più rilevante dal punto di vista operativo.
Per alcune attività il provvedimento richiede che sui punti di emissione collegati alle lavorazioni sia presente una sonda triboelettrica o elettrodinamica per la misura delle polveri, dotata di sistema di allarme in caso di superamento della soglia impostata.
La prescrizione compare, tra le altre, per la lavorazione del legno oltre 2.000 kg/giorno (Allegato B, punto 1), per il trattamento superficiale a freddo dei metalli (punto 2), per le lavorazioni meccaniche su vetro, plastica, marmo e materiali simili (punto 3), e nell’Allegato A per i laboratori orafi, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali e le saldature con taglio termico.
In pratica, non si parla soltanto della misurazione periodica delle emissioni: il provvedimento introduce, per le attività interessate, un sistema che permette di tenere sotto controllo nel tempo il funzionamento del trattamento delle polveri e di segnalare eventuali superamenti della soglia.
Cambiano anche i tempi. Per impianti nuovi, trasferimenti, modifiche e passaggi da autorizzazione nominale la sonda va installata da subito. Per chi rinnova un’adesione già in essere ci sono dodici mesi dall’autorizzazione, con comunicazione di fine lavori di installazione. L’obbligo non si applica dove manca un punto di emissione idoneo, come gli sfiati dei silos di stoccaggio.
È quindi un aspetto che le aziende interessate dovranno verificare con attenzione, soprattutto quando sono presenti sistemi di aspirazione e abbattimento delle polveri.
Non ci sono solo i camini: attenzione alle emissioni diffuse
Un altro aspetto importante riguarda le emissioni in atmosfera diffuse, cioè quelle che non vengono convogliate attraverso un punto di emissione.
Il nuovo provvedimento dedica particolare attenzione a questo tema, soprattutto per alcune attività che possono generare polveri durante la movimentazione, lo stoccaggio o la lavorazione dei materiali.
Un esempio concreto è rappresentato dagli impianti di frantumazione degli inerti.
Per queste attività sono previste diverse misure per limitare la dispersione delle polveri: dalla nebulizzazione ad acqua su aree di lavorazione, cumuli e fasi di frantumazione non incapsulate, fino alla gestione delle aree di transito.
È prevista, ad esempio, l’umidificazione della superficie dei cumuli di materiale polverulento, una barriera perimetrale antipolvere di altezza adeguata e un sistema di lavaggio delle ruote all’uscita dell’impianto, con percorso pavimentato fino al cancello per evitare il trascinamento delle polveri.
Il messaggio per le aziende è abbastanza chiaro: la gestione delle emissioni in atmosfera non riguarda soltanto quello che esce da un camino.
Anche le modalità con cui materiali e polveri vengono movimentati e stoccati diventano parte integrante della gestione ambientale dell’impianto.
Più attenzione a controlli e registrazioni
La nuova autorizzazione non si limita a stabilire i valori limite.
Per le diverse attività sono previste specifiche modalità di controllo, misurazione e comunicazione.
In alcuni casi sono richieste analisi periodiche delle emissioni; per altre attività gli allegati prevedono la raccolta di dati relativi ai consumi, alle materie prime utilizzate, alla produzione e agli inquinanti emessi.
Tra gli adempimenti previsti ci sono anche i bilanci di massa, da redigere ogni anno sul periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le informazioni periodiche vanno poi trasmesse alla Provincia con frequenza biennale dall’autorizzazione.
È importante però non generalizzare: questi obblighi dipendono dalla specifica attività e dalle relative prescrizioni contenute negli Allegati A e B.
Per questo motivo non basta sapere di essere soggetti all’autorizzazione generale. Occorre verificare quali prescrizioni si applicano concretamente al proprio impianto.
Attenzione alle scadenze: 45 giorni, 90 giorni e dodici mesi
Anche la gestione delle tempistiche richiede attenzione.
Per nuove installazioni, trasferimenti e modifiche sostanziali, la domanda di adesione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione, in modalità telematica al SUAP del Comune sede dello stabilimento.
La procedura prevede poi termini specifici: fino a 90 giorni tra messa in esercizio e messa a regime, e ulteriori 90 giorni per documentare alla Provincia il rispetto dei limiti e delle prescrizioni con misure analitiche.
Chi rinnova un’adesione già attiva ha dodici mesi dall’autorizzazione per documentare l’adeguamento ai nuovi limiti. Nel frattempo restano validi i limiti del decreto 375/2011, con un’eccezione da non trascurare: i limiti dei medi impianti di combustione e degli impianti termici civili vanno garantiti già alla presentazione della domanda.
Anche i rinnovi vanno gestiti per tempo: la domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione.
Non è quindi una pratica da lasciare all’ultimo momento.
E’ bene che un’azienda con un’autorizzazione in vigore si preoccupi almeno 6 mesi prima della scadenza, per raccogliere tutta la documentazione ed effettuare eventuali interventi tecnici necessari a presentare la domanda di rinnovo secondo i nuovi requisiti.
Anche una modifica non sostanziale va comunicata
Un impianto non cambia soltanto quando viene completamente rifatto.
Il provvedimento disciplina anche le modifiche non sostanziali, che devono essere comunicate preventivamente.
In assenza di una risposta della Provincia, trascorsi 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere alla realizzazione della modifica, nel rispetto delle condizioni previste.
Anche in questo caso è importante non considerare una modifica come un semplice intervento tecnico interno all’azienda senza conseguenze dal punto di vista autorizzativo.
Prima di intervenire sull’impianto è opportuno verificare se la modifica rientra tra quelle sostanziali o non sostanziali e quale procedura deve essere seguita.
Non tutte le attività possono utilizzare l’autorizzazione generale
C’è poi un punto che merita particolare attenzione: essere presenti negli elenchi non è sufficiente.
Il provvedimento individua alcune situazioni nelle quali l’autorizzazione generale non può essere utilizzata.
Tra queste rientrano le attività che impiegano, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele con le indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, oltre a quelle classificate come estremamente preoccupanti.
Sono codici che si trovano direttamente nelle schede di sicurezza dei prodotti, quindi la verifica è alla portata di chiunque gestisca il magazzino.
In questi casi l’attività deve seguire la procedura autorizzativa ordinaria prevista dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.
Anche per questo motivo è importante verificare non soltanto che cosa produce l’azienda, ma anche quali sostanze vengono utilizzate nel ciclo produttivo.
E per gli impianti di combustione?
Il nuovo provvedimento dedica una parte specifica ai medi impianti di combustione, e qui la distinzione da tenere a mente è tra impianti ordinari e impianti di emergenza.
I medi impianti di combustione e i medi impianti termici civili che rientrano nel provvedimento devono effettuare misure analitiche di autocontrollo alle emissioni con frequenza annuale.
Diverso il caso dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di combustione di emergenza con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW. Per questi non sono richieste misure analitiche, a condizione che funzionino per un massimo di 500 ore operative annue, calcolate come media mobile su tre anni per gli impianti esistenti e su cinque anni per quelli nuovi.
Entro il 1° marzo di ogni anno il gestore deve elaborare la dichiarazione delle ore di funzionamento effettivo dell’anno precedente.
Anche in questo caso, quindi, la potenza dell’impianto da sola non basta per capire quale disciplina si applica.
Cosa deve fare adesso un’azienda?
La nuova autorizzazione generale della Provincia di Treviso non richiede a tutte le imprese le stesse verifiche.
La cosa più utile è partire dal proprio impianto e controllare:
– la data di scadenza di un’eventuale autorizzazione vigente: se mancano meno di 6 mesi è bene mettersi all’opera;
– quale attività viene svolta e in quale categoria degli Allegati A o B rientra;
– quale autorizzazione è attualmente posseduta e quando scade;
– quali limiti emissivi e prescrizioni si applicano;
– se sono previsti sistemi di abbattimento o sonde per il monitoraggio delle polveri;
– quali controlli e analisi devono essere effettuati, e con quale frequenza;
– se sono previsti bilanci di massa o comunicazioni periodiche;
– quali sono le scadenze per rinnovi, modifiche o nuovi impianti;
– se vengono utilizzate sostanze che escludono l’adesione all’autorizzazione generale.
La nuova disciplina è entrata in vigore dopo il periodo transitorio di 60 giorni previsto dal provvedimento. Durante tale periodo continuava ad applicarsi la precedente autorizzazione generale n. 375/2011, che da quella data risulta revocata.
In sintesi
La nuova Autorizzazione di carattere generale della Provincia di Treviso non è semplicemente un aggiornamento formale.
Per alcune aziende cambiano le attività comprese nella procedura, per altre cambiano le prescrizioni tecniche e gli strumenti di controllo.
Meritano attenzione in particolare il monitoraggio delle polveri, la gestione delle emissioni diffuse, gli obblighi di controllo e registrazione e le nuove tempistiche procedurali.
Per questo la domanda da porsi non è soltanto “la mia azienda produce emissioni in atmosfera?”, ma soprattutto:
“Con le nuove regole, cosa devo verificare sul mio impianto?”
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